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Legislazione Giurispudenza e Dottrina dell'Agenzia 
 
 
Accordi Economici Collettivi / Imprese Artigiane  

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE TRA LE IMPRESE ARTIGIANE MANDANTI ED I RISPETTIVI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

del 1° dicembre 1989 come modificato il 19 novembre 1992

Il 1° dicembre 1989 in Roma

 

TRA

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELL’ARTIGIANATO (CONFARTIGIANATO);

la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO (CNA);

la CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI (CASA);

la CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE (CLAAI);

e

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT/CISL);

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL);

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS);

la UNIONE SINDACATI AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO ITALIANI (USARCI);

la FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (FNAARC).

è stato stipulato

il presente Accordo di rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo 21.3.1984 per la disciplina del rapporto di agenzia e/o rappresentanza commerciale tra le imprese artigiane mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio.

Il presente AEC si applica anche ai rapporti di agenzia e/o rappresentanza commerciale tra imprese mandanti italiane e i rispettivi agenti e rappresentanti che operano all’estero.

Dichiarazione congiunta

Le parti stipulanti, con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche dell’impresa artigiana. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza che il settore dell’artigianato riveste nella economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancor più complesso dalla difficile congiuntura economica, quali collaboratori indispensabili per le loro caratteristiche funzionali e professionali.

Le Confederazioni dell’artigianato, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il presente A.E.C., intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive, nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.

Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singolo settore merceologico.

Le OO.SS. degli agenti e rappresentanti stipulanti convengono infine sulle opportunità che il settore artigiano sia rappresentato in ogni sede istituzionale a pari dignità degli altri settori produttivi e commerciali.

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