Cerca nel sito :      

Home






Legislazione Giurispudenza e Dottrina dell'Agenzia 
 
 
Accordi Economici Collettivi / Commercio 

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DEL SETTORE DEL COMMERCIO C/ALTRE

del 9 giugno 1988 come modificato in data 27 novembre 1992

L’anno 1988, il giorno 9 del mese di giugno

TRA

La Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi (Confcommercio), in rappresentanza delle Associazioni dei Commercianti ad essa aderenti,

e

la Federazione nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (F.N.A.A.R.C.);
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (F.I.L.C.A.M.S. – C.G.I.L);
l’Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (U.I.L.Tu.C.S. – U.I.L.);
l’Unione Sindacati Agenti Rappresentanti Commercio Italiani (U.S.A.R.C.I.).

VISTO

l’Accordo Economico Collettivo 24 giugno 1981


SI E’ STIPULATO

Il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le Case mandanti commerciali ed i rispettivi Agenti e Rappresentanti di Commercio, composto di 21 articoli, di 5 tabelle, e di due allegati, letti, approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.


PREMESSA
Le parti stipulanti, con il presente Accordo economico collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarita’ del rapporto di agenzia, nonche’ alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi.

Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza che il settore commerciale riveste nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora piu’ complesso dalla difficile congiuntura economica, quali collaboratori indispensabili per le loro caratteristiche funzionali e professionali.

La Confederazione del commercio, nell’affermare la sua piena autonomia contrattuale, accoglie la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il presente A.E.C. intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonchè le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.

Su richiesta di una delle parti, tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.

 Articoli 1-10

 Articoli 11-21

 Allegato 1

 Allegato 2

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna