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Finanziaria 2006: novità in materia di accertamenti fiscali 

FINANZIARIA 2006

LE NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTI FISCALI

 

La legge 23 dicembre 2006 n. 266 (legge finanziaria 2006) istituisce per i contribuenti italiani la possibilità di realizzare una preventiva intesa con il fisco.

Le disposizioni in questa materia, contenute nei commi da 499 a 520 dell’art. 1, sono divise in due sezioni :

  • PROGRAMMAZIONE FISCALE TRIENNALE
  • DEFINIZIONE DEGLI ANNI PREGRESSI NON COPERTI DA CONDONO (2003 E 2004)

LA PROGRAMMAZIONE FISCALE

La programmazione fiscale consiste nel concordato, fra fisco e contribuente, di un limite di ricavi presumibili per un triennio, al di sotto dei quali il contribuente non può andare, salvo casi eccezionali e documentati.

Queste, in sintesi, le caratteristiche del nuovo sistema

PERIODO INTERESSATO

La programmazione comprende, in linea di massima, il triennio 2006-2008, fermo restando che, come ha avuto modo di dire l’Agenzia delle Entrate, potrebbe riguardare anche periodi diversi, in casi particolari.

L’adesione impegna per tre anni, ma cessa di avere effetto in ipotesi di modifica dell’’attività esercitata.

SOGGETTI COMPRESI E SOGGETTI ESCLUSI

Sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di redditi d’impresa e gli esercenti arti e professioni soggetti agli studi di settore nell’esercizio 2004

Sono esclusi

  • I soggetti cui non sono applicabili gli studi di settore
  • I soggetti che, dal 2005, svolgono una attività diversa rispetto al 2004
  • Chi non ha presentato dichiarazione dei redditi o IVA per il 2004, o, per lo stesso anno non ha comunicato i dati rilevanti per gli studi di settore.

LA PROPOSTA E GLI EFFETTI

La programmazione si perfeziona a seguito di una proposta, che verrà inviata al contribuente dall’amministrazione finanziaria:

Il contribuente che aderirà alla proposta dovrà dichiarare comunque i ricavi come risultano nelle proprie scritture contabili, fermo restando che gli stessi non potranno risultare inferiori a quelli programmati

I VANTAGGI

  • Chi accetta la programmazione fiscale non potrà essere assoggettato a rettifica fiscale, salvo accertamento di violazioni di particolare gravità.
  • Sui redditi dichiarati eccedenti la parte programmata è applicata una aliquota ridotta di 4 punti (ferma restando l’aliquota minima del 23%)
  • I contributi previdenziali si calcolano solo sulla parte programmata
  • L’IRAP si applica solo sulla parte programmata
  • L’aliquota IVA da applicare sugli eventuali maggiori ricavi da dichiarare è quella media risultante dal rapporto fra l’imposta sulle operazioni imponibili diminuita di quella relativa alle cessioni di beni strumentali.

IN CASO DI SCOSTAMENTI IN NEGATIVO

Se i ricavi dichiarati risultassero inferiori rispetto a quelli programmati, od a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, l’Agenzia delle entrate emetterà un accertamento parziale, a cui il contribuente potrà sottrarsi dimostrando l’accadimento di eventi straordinari ed imprevedibili.

In questo caso si realizza, in contraddittorio con l’ufficio, il procedimento di accertamento con adesione.

LA DEFINIZIONE DEGLI ANNI PREGRESSI

E’ abbastanza evidente che l’istituto della programmazione realizza un legame logico con il condono, i cui effetti si sono chiusi con l’anno 2002 (salvo i casi di concordato preventivo per il 2003 e 2004).

Per definire tutti i rapporti pendenti per il biennio 2003 –2004: l’amministrazione tributaria formulerà una apposita proposta, anch’essa fondata sugli studi di settore.

Sui maggiori imponibili (che non potranno essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali ed a 1.500 euro per gli altri soggetti) sarà applicata l’aliquota del 28% per le società di capitali e del 23% per gli altri soggetti, oltre l’IVA, calcolata sulla base dell’aliquota media.

Le maggiori imposte debbono essere versati entro il 16 ottobre 2006, senza interessi e sanzioni..

L’adesione comporta l’esclusione di accertamenti in rettifica che siano inferiori al 50% del dichiarato, e, comunque, a 77.468 euro

LE PERDITE PREGRESSE ED I CREDITI IVA

L’adesione all’accertamento per gli anni 2003 e 2004 esclude il riporto delle perdite risultanti dalle dichiarazioni ed il riporto a nuovo del credito IVA.

Non è obbligatorio aderire alla definizione per entrambe le annualità interessate.

I SOGGETTI ESCLUSI

Le esclusioni dalla definizione degli anni 2003 e 2004 sono le medesime già previste per la programmazione fiscale.

Sono anche esclusi quei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria abbia notificato, entro il 31 dicembre 2005, verbali od avvisi di accertamento, relativi agli anni in questione:

LE SCELTE RICHIEDONO MOLTA ATTENZIONE

Il quadro è chiaro solo in apparenza: la molteplicità di situazioni soggettive dei contribuenti che avranno a che fare con le nuove disposizioni determinerà una quantità di interrogativi, prospettando soluzioni interpretative, a cui l’agenzia delle entrate sta già lavorando.

Le proposte del fisco arriveranno alla stragrande maggioranza dei contribuenti, per cui, piaccia o non piaccia, il sistema deve essere considerato e valutato con grande attenzione.

Studio Legale Potito' - Via Mascarella 59 , Bologna